Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 23
In vigore dal 23 lug 1971
La commissione, il giorno stesso della prova, compila i temi in numero doppio di quello dei candidati previsti per la prova stessa.
Ogni candidato all'inizio della prova estrarrà a sorte il proprio tema.
La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti perché gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti.
Di tutte le operazioni d'esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-23