Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 19
In vigore dal 23 lug 1971
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
a) religione;
b) cultura generale ed educazione civica;
c) matematica;
d) fisica;
e) chimica;
f) conversazione tecnica in lingua estera;
g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio;
h) igiene e legislazione sanitaria;
i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata;
l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici;
m) modellazione e disegno professionale;
n) elementi di pratica commerciale;
o) esercitazioni pratiche;
p) educazione fisica.
Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolareggiati che saranno predisposti dalla scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-19