Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 16
In vigore dal 23 lug 1971
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito degli istituti professionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-16