Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 11
In vigore dal 23 lug 1971
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, indirizzate al preside dell'istituto, in carta legale, entro il 25 settembre di ogni anno in esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:
il suo domicilio locale;
la sua residenza ed il suo eventuale recapito, agli effetti scolastici, in Alessandria;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso del requisito di buona condotta;
la sua cittadinanza;
di essere di sana costituzione fisica;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento fatto delle tasse di iscrizione.
Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicologico, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato generale penale;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato di buona condotta;
e) certificato degli studi compiuti;
tutti autenticati ed in carta legale, ed eventualmente legalizzati, come previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
I certificati di cui alle lettere b), c), d), devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-11