Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 10
In vigore dal 23 lug 1971
Al primo anno del corso possono essere ammessi, su domanda, allievi di età non inferiore agli anni 14, muniti di licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente.
L'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico, nonché alla disponibilità dei posti il cui numero viene di anno, in anno fissato nel piano di attività dell'istituto professionale provinciale e comunque non superiore a 30 per classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-10