Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 15

In vigore dal 23 lug 1971
È in facoltà della giunta provinciale erogare premi e concedere esenzioni totali e parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in queste discipline, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire degli esoneri delle tasse scolastiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-15

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