Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 14

In vigore dal 23 lug 1971
Gli allievi sono tenuti a versare le tasse di cui al precedente , con le modalità all'uopo stabilite. Le iscrizioni ai corsi successivi a quello di ammissione, riservate ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo , avverrà su domanda dell'allievo redatta in carta legale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-14

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