Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 20

In vigore dal 23 lug 1971
Al termine delle lezioni sarà fatto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non hanno riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, vengono promossi all'anno successivo. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi vengono ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. Saranno esclusi dalla sessione autunnale di riparazione gli alunni che abbiano riportato meno di sei decimi nella condotta e, a giudizio insindacabile del consiglio di classe, coloro che abbiano rilevato nel complesso delle discipline molte gravi insufficienze. La stessa classe potrà essere frequentata per non più di due anni. Saranno ammessi agli esami finali per il rilascio delle licenze di abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico, solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno di corso e siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-20

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