Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 24

In vigore dal 23 lug 1971
In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto professionale rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico, lo interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia. L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e ottenuto la licenza, è trasmesso al medico provinciale insieme ad un esemplare dei verbali d'esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione tramite provveditorato agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-24

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