Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 12
In vigore dal 23 lug 1971
Il direttore ha facoltà di far sottoporre a visita medica; in qualsiasi momento, l'allievo e, ove risultasse affetto da infermità, proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.
La decisione del preside è inappellabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-12