Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 7
In vigore dal 23 lug 1971
A capo dell'istituto professionale è il preside, che si avvale della collaborazione di un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola odontotecnici.
Le funzioni del direttore sono affidate per incarico della giunta provinciale, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina, preferibilmente la specializzazione in odontoiatria). Il direttore convoca, quanto lo ritiene opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento e alla disciplina, redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto il quale ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità.
Propone al preside tutti i provvedimenti che interessano il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti salvo a riferirne al preside dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-7