Titolo V

Art. 24

Aumento periodico anticipato nell'ultima classe di stipendio dei vice rettori aggiunti

In vigore dal 22 gen 1971
Lo scrutinio per merito comparativo dei vice rettori aggiunti, previsto dal terzo comma, dell' della legge 13 marzo 1958, n. 165, ha luogo ogni anno, dopo il 31 dicembre. Allo scrutinio sono ammessi d'ufficio i vice rettori aggiunti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nell'ultima classe di stipendio, e abbiano riportato, nell'ultimo triennio conclusosi il 31 dicembre, la qualifica di "ottimo". La commissione di cui all' prende in esame, ai fini dello scrutinio e con riferimento al servizio prestato nell'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi idonei a porre in rilievo l'attività e la personalità del vice rettore aggiunto. Gli interessati hanno facoltà di presentare al Ministero, entro il termine stabilito da apposito avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale la documentazione relativa ai titoli di cui essi intendono chiedere la valutazione; i titoli valutabili devono comunque essere stati conseguiti posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio. Compiuta la valutazione comparativa, la commissione designa i più meritevoli in numero pari alla metà degli ammessi allo scrutinio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-24

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