Titolo V
Art. 23
Aumento periodico anticipato per triennio di "ottimo"
In vigore dal 22 gen 1971
Agli effetti dell'attribuzione, ai vice rettori aggiunti, dell'aumento periodico nella 2ª e nella 3ª classe di stipendio, anticipato per merito ai sensi del 1°, 2° e 4° comma dell' della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono utili i primi tre anni solari consecutivi di servizio prestato nella stessa classe di stipendio, ciascuno dei quali sia stato valutato con la qualifica di "ottimo".
Non si considerano consecutivi gli anni di servizio interrotti da posizioni di stato non computabili, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai fini della carriera.
Ai rettori e ai vice rettori l'aumento periodico anticipato è attribuito, alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti commi, nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-23