Titolo III

Art. 19

Graduatoria

In vigore dal 22 gen 1971
La commissione, ultimate le operazioni di concorso, forma la graduatoria dei vincitori, nella quale comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-19

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