Titolo IV

Art. 22

Disposizioni comuni sulla decorrenza del passaggio anticipato alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio

In vigore dal 22 gen 1971
Con provvedimenti aventi effetti dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso, i vincitori conseguono il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-22

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