Titolo III

Art. 20

Rinvio

In vigore dal 22 gen 1971
Per l'esclusione dal concorso e per l'approvazione della graduatoria valgono le disposizioni degli .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-20

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