Titolo III

Art. 21

Commissione giudicatrice

In vigore dal 22 gen 1971
La commissione giudicatrice è composta: da un professore universitario di pedagogia, che la presiede; da un ispettore centrale per l'istruzione secondaria; da un rettore dei convitti nazionali, o da un professore ordinario di pedagogia di istituto di istruzione secondaria che abbia conseguito l'ultima classe di stipendio. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non superiore a direttore di sezione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-21

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