Titolo V
Art. 27
Commissione
In vigore dal 22 gen 1971
Alle operazioni di scrutinio provvede una commissione, costituita: da un funzionario dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede;
da un rettore dei convitti nazionali;
da un professore ordinario di pedagogia delle scuole secondarie appartenente all'ultima classe di stipendio.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-27