Titolo VI

Art. 28

Decorrenza

In vigore dal 22 gen 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1970 SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 168. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-28

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