Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 15 feb 1969
Il consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto;
d) nomina su proposta del consiglio direttivo il dirigente tecnico;
e) delibera entro il mese di luglio, su proposta del consiglio direttivo dell'istituto, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento;
f) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;
g) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
h) approva, su proposta del consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;
i) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto;
l) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonché corsi speciali di educazione fisica;
m) delibera, su proposta del consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;
n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza.
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-8