Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 15 feb 1969
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell' del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'istituto;
g) esprime parere al consiglio direttivo sulla scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza; gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-12