Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 15 feb 1969
Il consiglio direttivo si compone:
a) del direttore, o vice direttore, che lo presiede;
b) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo;
c) del dirigente tecnico dell'istituto;
d) di professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b) diminuito di una unità.
Tali membri, semprechè insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-9