Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 15 feb 1969
Il direttore:
a) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio di amministrazione e rispettivamente al consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
e) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;
f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'attività didattica e scientifica dell'istituto.
In caso di assenza o di impedimento tutte le sue funzioni vengono svolte da un vice direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore dell'istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-6