Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 15 feb 1969
Il direttore dell'istituto è eletto, a maggioranza di voti, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; dura in carica un triennio e può essere rieletto. Al direttore è attribuita una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-5

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