Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 15 feb 1969
Il direttore dell'istituto è eletto, a maggioranza di voti, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; dura in carica un triennio e può essere rieletto.
Al direttore è attribuita una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-5