Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 15 feb 1969
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal direttore dell'istituto;
b) da un rappresentante del comune dell'Aquila;
c) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale dell'Aquila;
d) da un rappresentante del consorzio di finanziamento;
e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) da un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione si impegni a sovvenire l'istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni di lire;
g) dal dirigente tecnico;
h) da tre insegnanti eletti, nel loro seno, rispettivamente, due dai docenti delle materie del gruppo scientifico-culturale ed uno dagli insegnanti delle materie del gruppo tecnico-addestrativo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento;
i) dal segretario amministrativo dell'istituto che funge da segretario del consiglio ed ha voto consultivo.
Il consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina del presidente e, nel proprio seno, del vice presidente.
Tutti i membri durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-7