Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 15 feb 1969
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.
L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo di corsi teorici e pratici necessari per l'addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superati i relativi esami conseguono il diploma di E.F. ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
L'istituto può, inoltre, conferire altri diplomi e attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-3