Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo IV

Art. 22

In vigore dal 15 feb 1969
Oltre i corsi normali l'istituto organizza corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per corpi militari qualora vengano richiesti. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente comma non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo