Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 15 feb 1969
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alla allieve a sezioni riunite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi. Per, le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno. Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche a disposizione dell'istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in località dotate delle apposite attrezzature.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-24

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Art. 24 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo