Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo IV

Art. 29

In vigore dal 15 feb 1969
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dell'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-29

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Art. 29 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo