Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 15 feb 1969
Per esigenze delle attività pratiche e tecnico-addestrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno, un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneità degli allievi specie quando abbiano subito malattie od infortuni o che rientrino nell'istituto dopo periodi di assenza. In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attività fisico-addestrativa degli allievi visitati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-28

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Art. 28 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo