Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo IV

Art. 30

In vigore dal 15 feb 1969
Presso l'istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato. L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-30

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