Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 15 feb 1969
Presso l'istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-30