Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo V
Art. 35
In vigore dal 15 feb 1969
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi il direttore, sentito il consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-35