Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo V
Art. 35
35 / 57In vigore dal 15 feb 1969
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi il direttore, sentito il consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-35