Art. 35
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo V

Art. 35

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In vigore dal 15 feb 1969
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi il direttore, sentito il consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-35