Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo V

Art. 34

In vigore dal 15 feb 1969
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati. I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguite i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzative, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi e località diverse da quelle abituali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-34

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