Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 15 feb 1969
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-25

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Art. 25 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo