Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 15 feb 1969
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-26