Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 15 feb 1969
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve aver frequentato regolarmente i corsi e aver raggiunto durante anno almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.
Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non abbia superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci da 1) a 6) elencate nell' non è ammesso all'iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-20