Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo III

Art. 17

In vigore dal 15 feb 1969
Entro i primi due mesi di permanenza all'istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-17

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Art. 17 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo