Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 15 feb 1969
Entro i primi due mesi di permanenza all'istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-17