Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo III

Art. 16

In vigore dal 15 feb 1969
Il concorso comprende: a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta. La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti, da lui nominati, che, a loro volta, sono preposti rispettivamente: a) alla sottocommissione per la visita medica; b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisicosportiva; c) alla sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-16

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