Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 15 feb 1969
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti, da lui nominati, che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
a) alla sottocommissione per la visita medica;
b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisicosportiva;
c) alla sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-16