Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 15 feb 1969
Il consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;
b) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il
funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;
c) delibera sui programmi degli insegnamenti;
d) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
e) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi. A tale proposito, fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;
f) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto;
g) demanda ad una ristretta commissione di educatori fisici lo studio dei problemi ginnico-sportivi al fine di rendere edotto il consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attività psicomotorie;
h) propone al consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico; ogni anno ed entro il mese di luglio propone allo stesso consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;
i) propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto limitatamente a quanto concerne il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;
l) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;
m) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.
Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorre.
L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-10