Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo II
Art. 14
In vigore dal 9 feb 1974
Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.
In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dello istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-14