Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo II

Art. 14

In vigore dal 9 feb 1974
Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dello istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-14

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Art. 14 Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo