Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo II
Art. 19
In vigore dal 9 feb 1974
Il consiglio d elibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale, o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla sala della riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-19