Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo II

Art. 18

In vigore dal 9 feb 1974
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del, presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato; 5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto su proposta del direttore generale; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materia che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti e che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'istituto; 12) sui compiti e responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-18

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