Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo III
Art. 22
In vigore dal 13 set 1968
II comitato è convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione in caso d'urgenza la riunione può essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro membri.
I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato periodicamente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'istituto o degli enti partecipanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-22