Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo III

Art. 22

In vigore dal 13 set 1968
II comitato è convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione in caso d'urgenza la riunione può essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro membri. I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato periodicamente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'istituto o degli enti partecipanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-22

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Art. 22 Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo