Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo IV

Art. 23

In vigore dal 9 feb 1974
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi d'urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza. Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-23

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Art. 23 Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo