Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo II

Art. 17

In vigore dal 9 feb 1974
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 componenti. Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'istituto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-17

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Art. 17 Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo