Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo II
Art. 12
In vigore dal 13 set 1968
L'istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.
I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nello ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
I membri del consiglio eletti nel corso di un triennio - per sostituzione od integrazione del numero - decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori.
Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.
Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-12