Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo I
Art. 10
In vigore dal 13 set 1968
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-10