Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 9 feb 1974
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo . Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-5

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