Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo I

Art. 8

In vigore dal 9 feb 1974
Spetta all'assemblea: a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione nonché i membri del collegio sindacale di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto; sullo scioglimento dell'istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazioni fra gli enti partecipanti o, in sede di alimento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-8

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